Comunicazione GILDA UNAMS Erronea interpretazione art 3 decr.ass. n.688/Istr del 07/04/23 (calendario scolastico).
Pervengono segnalazioni a questa organizzazione sindacale circa non corrette interpretazioni, da parte di alcuni vertici delle istituzioni scolastiche, dell’art 3 del decreto in oggetto riguardante la determinazione del calendario scolastico in Sicilia. In particolare, le segnalazioni pervenute riguarderebbero l’introduzione di obblighi di recupero a carico del personale con riferimento al numero massimo di tre giorni di sospensione delle lezioni che le istituzioni scolastiche possono prevedere in aggiunta alle date di sospensione specificamente calendarizzate nel medesimo articolo 3. In merito si rappresenta che nell’art .3 del decreto assessoriale non è previsto alcun obbligo di recupero con riferimento ai suddetti tre giorni, né tale obbligo può rinvenirsi dalla lettura dell’intero decreto con riguardo alla specifica fattispecie dei tre giorni a disposizione delle istituzioni scolastiche. Pertanto, l’eventuale imposizione di attività di recupero non contemplate normativamente si configurerebbe come illegittima compressione della volontà degli organi collegiali, e al contempo come violazione delle norme del CCNL vigente in tema di diritti e
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